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Con atto pubblico o scrittura privata autenticata è possibile designare, in previsione della propria eventuale futura incapacità, il proprio amministratore di sostengo e/o tutore.

Parimenti il genitore può nominare, mediante testamento il curatore del proprio figlio minore, in caso di premorienza.

Lo studio offre la propria consulenza nella predisposizione e redazione del documento, attraverso Notaio di fiducia per la sua sottoscrizione.

Con ordinanza interlocutoria n. 28995/2020 la Sezione I della Corte di Cassazione sottopone alle sezioni unite la questione se la semplice convivenza con altra persona determina automaticamente la soppressione dell’assegno divorzile, ritenendo che tale automatismo dovrebbe operare solo per il caso di nuove nozze. Si è in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, mentre l’orientamento che è si consolidato nelle corti di merito è quello dell’immediata soppressione dell’assenso divorzile in quanto l’esistenza della convivenza determina una rescissione totale con il precedente matrimonio e con il tenore di vita e la condizione economica che lo caratterizzava.