Con sentenza n. 74 del 19/03/2021 la CTR per la Basilicata ha ribadito il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui gli immobili rurali possono beneficiare dell’esenzione ICI/IMU soltanto se iscritti nella categoria catastale A/6-A/10, a prescindere dalla destinazione ad attività agricola dei medesimi. Ne consegue che l’esenzione dell’imposta dipende dalla classificazione catastale e non dall’oggettiva ruralità degli immobili. La non corretta classificazione catastale dell’immobile deve, pertanto, formare oggetto di specifica impugnazione. Una decisione che consolida un orientamento già più volte ribadito in sede di legittimità e che invita i proprietari e/o i titolari di diritti reali su immobili ‘rurali’ a verificarne il corretto classamento.